Il Lavoro Nero

iStock_000016117423SmallAvere in azienda un lavoratore non assunto regolarmente (per semplificare: IN NERO), deve essere considerato uno dei rischi maggiori che l’imprenditore possa correre in quanto, in caso di ispezioni da parte egli organi preposti, le conseguenze sono sempre molto gravi sia sul piano delle irregolarità formali, sia nel regime sanzionatorio alla luce delle nuove MAXISANZIONI introdotte dall’art. 22 del D.Lgs 151/2015 ed in vigore dal 24 settembre 2015.

Una delle principali novità apportate dalla nuova normativa è reintroduzione del cosiddetto “Istituto della diffida” che in parole povere significa che, qualora venga accertato un illecito, gli ispettori hanno il potere di rilasciare un verbale nel quale intimano al datore di lavoro di sanare tutte le irregolarità. L’istituto della diffida può essere vantaggioso per il datore di lavoro ma non è sempre applicabile, in particolare analizziamo di seguito le due fattispecie:

  • L’emissione di verbale ispettivo con regolarizzazione del rapporto di lavoro attraverso l’applicazione dell’istituto della diffida consente al trasgressore di estinguere la violazione, adempiendo agli obblighi entro 30 giorni e pagando l’importo nella misura minima o pari ad un quarto dell’importo entro i 15 giorni successivi. Nella sostanza, il trasgressore, ha a disposizione 45 giorni di tempo dalla conoscenza del verbale di illecito, per sanare le irregolarità riscontrate assumendo a tempo indeterminato (anche part time 50%) o a tempo determinato di almeno 3 mesi con decorrenza dalla data di effettivo inizio del rapporto e pagando la MAXISANZIONE a fasce secondo i seguenti valori:
    1. da 1.500 a 9.000 euro per ciascun lavoratore, in caso di impiego irregolare fino a 30 giorni di lavoro;
    2. da 3.000 a 18.000 euro per ciascun lavoratore in caso di impiego irregolare da 31 a 60 giorni di lavoro;
    3. da 6.000 a 36.000 euro per ciascun lavoratore in caso di impiego irregolare oltre 60 giorni di lavoro.

 

  • L’emissione di verbale ispettivo con regolarizzazioni del rapporto di lavoro senza l’applicazione dell’istituto della diffida. Questo avviene per le violazioni più gravi, il Legislatore infatti ritiene che il trasgressore non possa avere “sconti” nel caso in cui l’accertamento abbia individuato illeciti riguardanti le seguenti categorie:
    1. lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno (quindi, clandestini) o con il permesso scaduto per il quale non è stato richiesto il rinnovo, in questo caso il trasgressore sarà punito con multa di € 5000,00 e reclusione da 6 mesi a 3 anni.
    2. minori in età non lavorativa i quali, fatta eccezione per l’impiego in attività espressamente previste e che necessitano, comunque, di particolari autorizzazioni (ad esempio, spettacoli televisivi), sono coloro che non soddisfano il requisito dei dieci anni di obbligo scolastico, accompagnato dai sedici anni di età anagrafica. In questi caso, non soltanto non si applica l’istituto “premiale” della diffida, ma l’importo pecuniario della MAXISANZIONE viene aumentato di una percentuale pari al 20%.

Si precisa inoltre che laddove l’ispettore, in caso di verifica in azienda, dovesse trovare più soggetti adibiti al lavoro irregolarmente, o individuare gravi mancanze in materia di lavoro e di sicurezza (elementi tipici dei cantieri edili), può decretare l’immediata sospensione dell’attività lavorativa di tutta la azienda, fino al giorno in cui venissero ripristinate le condizioni di regolarità per i dipendenti e per le condizioni di lavoro e quindi con gravissime conseguenze di natura economica.

Lasciando da parte la fredda elencazione delle sanzioni e delle tipologie di regolarizzazioni, per considerare alcune conseguenze che possono scaturire inserendo al lavoro personale non in regola:

  1. possibilità di infortunio sul lavoro con conseguenti ed evidenti gravi complicazioni e rischi di vario genere a seconda della gravità dell’infortunio;
  2. possibilità (quasi certa!) che il soggetto, dopo aver lavorato in nero per un certo periodo senza poi essere assunto vada a denunciare la cosa all’ispettorato del lavoro o alle organizzazioni sindacali, con tutte le logiche conseguenze;
  3. possibilità che il soggetto dichiari di aver lavorato in nero per un periodo più lungo del reale, con conseguenti richieste di retribuzione molto più elevate;
  4. che dichiari di non essere mai stato pagato o che sia stato costretto a lavorare senza alcuna sicurezza per la mancata consegna dei mezzi protettivi individuali (DPI);

A titolo informativo il datore di lavoro che candidamente dichiari, per giustificare la presenza in azienda di lavoratori in nero, che il soggetto è presente perché sta “provando“ il lavoro o che è presente solo per “vedere” il tipo di attività che dovrebbe svolgere non è assolutamente giustificabile in quanto sono tutte scusanti senza fondamento, visto che qualunque contratto di lavoro prevede il periodo di prova, che deve essere formalizzato anche per pochi giorni con la regolare assunzione.

In conclusione appare evidente, almeno nelle intenzioni del Legislatore, la volontà di contrastare sempre più il lavoro nero attraverso una chiara determinazione delle sanzioni ed eliminando di fatto ogni fantasiosa scappatoia o furberia atta a giustificare comportamenti illeciti da parte di ancora (purtroppo) tanti datori di lavoro che, utilizzando mano d’opera irregolare, creano danno agli imprenditori onesti, ai lavoratori, all’INPS ed in generale a tutta la collettività.