Con il decreto attuativo del Jobs Act dello scorso giugno (D.Lgs. 81/2015) il Governo ha cercato di riordinare l’annoso argomento delle collaborazioni coordinate e continuative. Con l’abrogazione di gran parte della Legge Biagi è stata soppressa anche la figura dei co.co.pro che per anni aveva costituito una comoda quanto rischiosa alternativa al contratto di lavoro subordinato.
Al fine di evitare una trapasso troppo traumatico tra le vecchie regole e le nuove il legislatore ha deciso di lasciare ai datori di lavoro un periodo transitorio durante il quale tutte le co.co.pro in essere potranno concludersi alla normale scadenza purché non oltre il 31/12/2015. Infatti a decorrere dal 1° gennaio 2016 non saranno più ammesse le co.co.pro ed i datori di lavoro privati che procedono all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione anche a progetto, godranno di un beneficio consistente nell’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro (la cosiddetta “stabilizzazione” ai sensi dell’art.54 del D.Lgs.81/2015).
Nella nuova disciplina vengono dunque abrogate le co.co.pro ma, di fatto, il provvedimento porta indietro le lancette dell’orologio di circa dodici anni decretando il ritorno alla parasubordinazione vigente ante riforma Biagi cioè le “vecchie” collaborazioni coordinate e continuative a tempo indeterminato e prive di progetto. L’apparente paradosso dell’attuale normativa è spiegabile dall’applicazione di nuovi indici di subordinazione che sostituiranno quelli precedentemente previsti per sanzionare gli abusi che per semplicità possiamo definire come “ la libertà da parte del collaboratore di decidere su dove e quando prestare la propria attività”. Ovviamente la prestazione del collaboratore dovrà sempre essere improntata alle finalità ed alle necessità organizzative del committente in diretto contatto con le strutture tecniche ed operanti dell’azienda. Viene precisato infine che il collaboratore non potrà svolgere attività soltanto stagionali e che l’unica fonte giuridica diviene il contratto tra le parti stipulato in forma scritta, dove verranno definiti i parametri del rapporto ed in particolare la durata dell’incarico, gli aspetti retributivi ed ogni altro elemento accettato tra le parti stipulanti.
In conclusione la materia delle collaborazioni coordinate e continuative appare ad oggi tutt’altro che definita e i dubbi interpretativi sono ancora molteplici, soprattutto in considerazione del sottile e quasi intangibile confine che separa la subordinazione dal lavoro autonomo.