Mobbing: scelte organizzative e intento persecutorio

La nozione di mobbing è ravvisabile nella condotta del datore di lavoro, protratta nel tempo e consistente nel compimento di una pluralità di atti diretti alla persecuzione o all’emarginazione del dipendente, di cui viene lesa (in violazione dell’obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro dall’art. 2087 c.c.) la sfera professionale o personale, intesa nella pluralità delle sue espressioni ( sessuale, morale, psicologica o fisica).

In coerenza con questi principi, il fatto che il datore di lavoro possa operare scelte organizzative non gradite a un lavoratore non è sufficiente a dimostrare un intento persecutorio o la volontà di emarginarlo se dette scelte possono considerarsi funzionali ai fini da perseguire con l’attività demandata al lavoratore stesso.